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— Diritti e Doveri —

Statuto della Associazione di Volontariato

ART. 1

L’Associazione di volontariato “Associazione di Volontariato DIRITTI & DOVERI” più avanti chiamata per brevità Associazione, con sede a Biella in VIA TRIPOLI 24, presso l’Associazione CENTRO SERVIZI per il VOLONTARIATO, costituita ai sensi della legge 266/91 e della L.R. 38/94 persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e ha per scopo:

  • Promuovere iniziative in collaborazione con altri soggetti (enti pubblici e privati, altre associazioni di volontariato e non) volti a potenziare il ruolo degli utenti dei servizi sanitari e socio assistenziali, le loro aspettative e desideri compromessi dalla malattia e dalla solitudine.

  • Promuovere presso gli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali soluzioni assistenziali e riabilitative più consone alle loro capacità, e allo stesso tempo, ad essere protagonisti dei processi di progettazione e gestione di attività che riguardano la casa, il lavoro ed il tempo libero.

  • Promuovere e salvaguardare il rispetto delle persone socialmente più deboli e la loro privacy.

  • Organizzare iniziative sociali relative al tempo libero.

  • Organizzare spazi di ascolto e di ospitalità in collaborazione con altre istituzioni territoriali.

  • Promuovere attività di ricerca, monitoraggio e documentazione relative ai diritti e ai doveri del cittadino.

  • Promuovere iniziative volte a combattere pregiudizi negativi sul disagio mentale.

ART. 2

L’associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro (quindi divieto assoluto a speculazioni di qualsiasi tipo nonchè divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale), democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio direttivo, collegio dei revisori, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all’interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

ART. 3

L’associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato nelle seguenti aree di intervento: assistenza sanitaria, socio-assistenziale, abitativa, attività ricreativa, formativa, culturale e ambientale.

Soci

ART. 4

Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’associazione.

Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’associazione.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5

Sono previsti i seguenti tipi di soci:

  • soci fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l’associazione, sottoscrivendo l’Atto costitutivo.

  • soci onorari: sono quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza; i soci onorari vengono nominati dall’assemblea ordinaria dei soci su proposta del consiglio direttivo; inoltre sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci, come se pagassero regolarmente i contributi sociali;

  • soci ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell’associazione e sono in regola con il versamento della quota sociale.

ART. 6

La qualifica di socio si perde per:

  • decesso;

  • mancato pagamento della quota sociale;

  • dimissioni;

  • espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all’associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’associazione.

Il consiglio direttivo, nel corso della seduta con la quale viene convocata un’Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, provvede a radiare i soci che siano rimasti totalmente inattivi negli ultimi sei mesi, al fine di eliminare i soci ormai inutili che non fanno che alzare il “quorum” delle Assemblee.

Nel caso in cui un socio radiato rivesta carica sociale, decade immediatamente e automaticamente da tale carica.

I soci radiati possono ricorrere contro la decisione di radiazione nella prima Assemblea utile, sia essa ordinaria che straordinaria

ART. 7

Tutti i soci maggiorenni al corrente con il pagamento delle quote sociali che non siano nel periodo di sospensione, hanno diritto sia al voto in senso all’Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, sia di essere eletti alle cariche sociali.

ART.8

La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART.9

Gli aderenti dell’associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.

Organi Sociali

ART. 10

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’associazione:

  • Assemblea generale degli iscritti;

  • Consiglio direttivo;

  • Collegio Probiviri.

Assemblee

ART. 11

L’assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il consiglio deve convocare l’assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l’anno entro il trenta Aprile.

Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente l’ordine del giorno, la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione, nonchè mediante affissione della convocazione nell’apposita bacheca nella Sede sociale, almeno quindici giorni prima (di calendario) su proposta del Consiglio direttivo, o di almeno due dei suoi membri, oppure da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.

ART. 12

L’assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l’assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell’Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

ART.13

L’assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all’ordine del giorno. L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei votidiquest’ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento della Associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un’assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno deisoci con diritto al voto, in terza convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto al voto. Per la validità delle Assemblee successive a quella che ha deliberato lo scioglimento, è valida la presenza di qualunque numero di soci aventi diritto al voto.

Ogni delibera avviene a scrutinio segreto o per alzata di mano.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle cheriguardanolalororesponsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto. È ammessa una sola delega per ciascun socio.

ART.14

L’assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione, che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

  • nomina (o sostituzione ) degli organi sociali;

  • approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;

  • approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;

  • redazione- modifica- revoca di regolamenti interni;

  • deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell’assemblea è inappellabile;

  • elezione Consiglio Direttivo.

ART. 15

Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un’assemblea straordinaria.

ART. 16

Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell’assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Consiglio Direttivo

ART. 17

Il Consiglio direttivo è formato 7 membri ed è eletto dall’Assemblea ordinaria. Si riunisce di norma una volta al mese. Il Consiglio direttivo dura in carica per un triennio e può venire rieletto.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Sindaco e/o di Probiviro. All’atto dell’accettazione della carica i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all’art. 2382 C.C.

ART. 18

Compiti del Consiglio direttivo:

È di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assembleadei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:

  • convocazione delle assemblee

  • osservare e far osservare tuttele delibere dell’assemblea;

  • attribuzione delle cariche ai suoi membri, nonchè eventuali mandati particolari;

  • redazione della Relazione annuale; a tal fine la Relazione dovrà contenere il perchè degli eventuali sfondamenti superiori al 10% (dieci per cento) del totale annuo delle spese, come più sotto ammesso; alla Relazione dovrà essere allegato il Rendiconto preventivo per l’esercizio da poco trascorso, già approvato dall’Assemblea precedente;

  • deliberare sull’ammissione di nuovi soci , nel rispetto dei criteri appositamente previsti dallo Statuto;

  • redazione del Rendiconto annuale consuntivo per l’esercizio da poco trascorso;

  • redazione del Rendiconto annuale preventivo per l’esercizio in corso;

  • radiazione dal Consiglio Direttivo di quei suoi membri che abbiano totalizzato più di tre assenze ingiustificate alle riunioni dello stesso;

  • assunzione, determinazione dei compensi nonché eventuale licenziamento del personale dipendente dell’associazione; però tali incombenze possono essere assolte direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente che deliberano con firma singola;

  • vigilanza sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;

  • decisione sulla sistemazione dei locali adibiti all’uopo; però tali incombenze possono essere assolte direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente che deliberano singolarmente;

  • deliberazione di spese in nome e per conto dell’Associazione, al di fuori di quanto stabilitodall’Assemblea, per un importo massimo per operazione previsto inizialmente dall’Atto costitutivo e poi periodicamente aggiornato dall’Assemblea ordinaria, comunque per un totale complessivo per esercizio non superiore al 10% (dieci percento) del totale complessivo delle spese previste nel Rendiconto preventivo; nel caso di necessità e/o urgenza e/o pericolo, tali limiti massimi possono essere superati;

  • nomina e revoca di un Preposto nel caso di eventuali attività di somministrazione di cibi/bevande marginali; il primo preposto viene però nominato direttamente dall’Assemblea ordinaria;

Presidente/Vice-Presidente

del Consiglio Direttivo

ART. 19

I compitiprincipalidelPresidente(che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vicepresidente)sono:

  • rappresentare l’associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;

  • convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;

  • deliberare spese in nome e per conto dell’associazione al di fuori di quanto stabilito dall’assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo previsto inizialmente dall’Atto costitutivo e poi periodicamente aggiornato dall’Assemblea ordinaria.

  • Con firma congiunta con il Vice Presidente, prendere in caso di urgenza e/o di pericolo, delle decisioni che spettano al Consiglio Direttivo, salvo convocare al più presto un Consiglio Direttivo per far verificare lo stato di urgenza e/o di pericolo.

  • deliberare sulla sistemazione dei locali adibiti all’uopo;

  • essere il massimo superiore degli eventuali lavoratori dipendenti; avere inoltre il potere di fissare mansioni e compensi nonché comminare agli stessi provvedimenti sanzionatori nonché di licenziamento, sia per motivi disciplinari che non disciplinari, senza possibilità per i lavoratori di ricorso al Consiglio Direttivo o ad altro organo sociale (salvo ben inteso il diritto di ricorso previsto dalla legge ai sindacati nonché agli Organi statali competenti);

  • deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell’assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell’associazione.

Collegio dei Probiviri

ART.20

I Probiviri sono nominati dall’Assemblea in un numero di due, durano in carica fino alla revoca del mandato. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore. All’atto dell’accettazione della carica i Probiviri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382-2399 C.C.

I compiti del Collegio dei Probiviri sono:

  • decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all’Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;

  • decisione urgente sulla radiazione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell’Associazione; la loro sentenza è appellabile alla prima Assemblea utile, anche in concomitanza di un’Assemblea Straordinaria; nel frattempo il socio è sospeso da tutti i diritti nonché dalle varie attività sociali

Entrate e Patrimonio Sociale

ART. 21

Le entrate della associazione sono costituite da:

  • contributi dei soci;

  • contributi di privati;

  • contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

  • contributi di organismi internazionali;

  • donazioni o lasciti testamentari;

  • rimborsi derivanti da convenzioni;

  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

  • beni mobili e immobili;

  • donazioni, lasciti o successioni.

ART. 22

L’esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all’Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso.

ART. 23

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.

Attività Secondarie

ART. 24

L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

Durata e Scioglimento dell’Associazione

ART. 25

La durata dell’Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo (con i ¾ dei voti degli associati) la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore iscritte al registro provinciale del volontariato. L’assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

Norme Residuali

ART. 27

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l’assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Biella.