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— Diritti e Doveri —Statuto della Associazione di VolontariatoART. 1L’Associazione di volontariato “Associazione di Volontariato DIRITTI & DOVERI” più avanti chiamata per brevità Associazione, con sede a Biella in VIA TRIPOLI 24, presso l’Associazione CENTRO SERVIZI per il VOLONTARIATO, costituita ai sensi della legge 266/91 e della L.R. 38/94 persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e ha per scopo:
ART. 2L’associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro (quindi divieto assoluto a speculazioni di qualsiasi tipo nonchè divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale), democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio direttivo, collegio dei revisori, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all’interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci. ART. 3L’associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato nelle seguenti aree di intervento: assistenza sanitaria, socio-assistenziale, abitativa, attività ricreativa, formativa, culturale e ambientale. SociART. 4Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’associazione. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’associazione. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. ART. 5Sono previsti i seguenti tipi di soci:
ART. 6La qualifica di socio si perde per:
Il consiglio direttivo, nel corso della seduta con la quale viene convocata un’Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, provvede a radiare i soci che siano rimasti totalmente inattivi negli ultimi sei mesi, al fine di eliminare i soci ormai inutili che non fanno che alzare il “quorum” delle Assemblee. Nel caso in cui un socio radiato rivesta carica sociale, decade immediatamente e automaticamente da tale carica. I soci radiati possono ricorrere contro la decisione di radiazione nella prima Assemblea utile, sia essa ordinaria che straordinaria ART. 7Tutti i soci maggiorenni al corrente con il pagamento delle quote sociali che non siano nel periodo di sospensione, hanno diritto sia al voto in senso all’Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, sia di essere eletti alle cariche sociali. ART.8La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile. ART.9Gli aderenti dell’associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta. Organi SocialiART. 10Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’associazione:
AssembleeART. 11L’assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria. Il consiglio deve convocare l’assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l’anno entro il trenta Aprile. Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente l’ordine del giorno, la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione, nonchè mediante affissione della convocazione nell’apposita bacheca nella Sede sociale, almeno quindici giorni prima (di calendario) su proposta del Consiglio direttivo, o di almeno due dei suoi membri, oppure da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto. ART. 12L’assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l’assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell’Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe. ART.13L’assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all’ordine del giorno. L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei votidiquest’ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Qualora si debba decidere per lo scioglimento della Associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un’assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno deisoci con diritto al voto, in terza convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto al voto. Per la validità delle Assemblee successive a quella che ha deliberato lo scioglimento, è valida la presenza di qualunque numero di soci aventi diritto al voto. Ogni delibera avviene a scrutinio segreto o per alzata di mano. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle cheriguardanolalororesponsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto. Ogni socio ha diritto ad un voto. È ammessa una sola delega per ciascun socio. ART.14L’assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione, che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
ART. 15Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un’assemblea straordinaria. ART. 16Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell’assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. Consiglio DirettivoART. 17Il Consiglio direttivo è formato 7 membri ed è eletto dall’Assemblea ordinaria. Si riunisce di norma una volta al mese. Il Consiglio direttivo dura in carica per un triennio e può venire rieletto. La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Sindaco e/o di Probiviro. All’atto dell’accettazione della carica i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all’art. 2382 C.C. ART. 18Compiti del Consiglio direttivo: È di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assembleadei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:
Presidente/Vice-Presidentedel Consiglio DirettivoART. 19I compitiprincipalidelPresidente(che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vicepresidente)sono:
Collegio dei ProbiviriART.20I Probiviri sono nominati dall’Assemblea in un numero di due, durano in carica fino alla revoca del mandato. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore. All’atto dell’accettazione della carica i Probiviri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382-2399 C.C. I compiti del Collegio dei Probiviri sono:
Entrate e Patrimonio SocialeART. 21Le entrate della associazione sono costituite da:
Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:
ART. 22L’esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all’Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso. ART. 23Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione. Attività SecondarieART. 24L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995. Durata e Scioglimento dell’AssociazioneART. 25La durata dell’Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo (con i ¾ dei voti degli associati) la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore iscritte al registro provinciale del volontariato. L’assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci. Norme ResidualiART. 27Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l’assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Biella. |